Superbonus: sanzione applicabile in caso di errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia

Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate, in materia di Superbonus, riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione di sconto in fattura all’Agenzia (Agenzia delle entrate, risposta 14 giugno 2023, n. 348).

Nella fattispecie in questione, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di chiarire se nell’ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso, la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (credito ”non spettante”), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ”inesistente”).

 

L’Agenzia precisa che all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è stabilito che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Circa la differenza tra inesistenza e non spettanza del credito, già la risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E, ha chiarito che si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54bis del D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, anche la Corte di cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445, ha precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Dunque per considerare inesistente il credito:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);

  •  l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

 

Dalla fattispecie in oggetto è emerso che:

– l’istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse ed inserendo, nella relativa descrizione dell’oggetto dell’operazione, la giusta dicitura, ha però erroneamente indicato un codice fiscale in luogo di quello corretto;

– le comunicazioni di sconto in fattura, risultano trasmesse per conto del codice fiscale errato;

– a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, l’istante ha compensato la totalità dell’importo ricevuto;

– l’istante, a seguito dell’annullamento della comunicazione e preso atto dell’errore commesso, ha annullato totalmente l’operazione originaria  emettendo due note di variazione in diminuzione a totale storno delle fatture errate ed emettendo le fatture corrette.

 

Il credito agevolativo in favore del fornitore, ricorda l’Agenzia, si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell’agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. Tale errata indicazione del codice fiscale, rappresentando un errore sostanziale, ha reso necessaria la rettifica dell’operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, pur restando il medesimo intervento fatturato.

 

Pertanto, nel caso prospettato, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e dunque la sanzione applicabile è quella disposta dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente prima dell’invio della comunicazione corretta.

Decreto Alluvioni: le precisazioni dell’INPS

L’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni in materia di accesso all’ammortizzatore sociale “unico” per i datori di lavoro e per i dipendenti onterssati dagli eventi atmosferici del mese di maggio (INPS, messaggio 14 giugno 2023, n. 2215).

Dopo la circolare n. 53/2023, l’INPS torna ad occuparsi dell’ammortizzatore sociale “unico” (articolo 7, D.L. n. 61/2023), a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, i territori della Regione Emilia-Romagna. L’occasione questa volta è giustificata dalla necessità di fornire delle precisazioni in merito all’accesso alla misura in questione.

Innanzitutto, in riferimento al momento temporale in cui, ai fini dell’ammissione al beneficio, i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo, ovvero al 2 maggio 2023.

Per quanto riguarda, poi, l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei comuni alluvionati, l’INPS precisa che essa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Si ricorda che, in questo caso, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Infine, nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato  (residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati) l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nel citato allegato 1. Si rammenta che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

CCNL Colf (Confedilizia): osservazioni sul rinnovo contrattuale

Nuove richieste avanzate per i lavoratori domestici

Giovedì 8 giugno si è dato seguito al dibattito con le Associazioni Domina e Fidaldo relativo al rinnovo del CCNL Colf-Confedilizia, applicato agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Dopo il primo confronto in cui è stata presentata ed esposta la piattaforma sindacale di rinnovo, le due Associazioni Datoriali hanno illustrato le loro osservazioni in merito alle richieste ed avanzato l’istanza di modificare articolati aggiuntivi.
A fronte delle dichiarazioni delle Parti Datoriali di indisponibilità sugli articoli di carattere economico e delle istanze presentate, la discussione è risultata molto animata, dichiarando altresì che, come le OO.SS. Filcams, Fisascat, Uiltucs e Federcolf, anche loro hanno da sempre dimostrato una spiccata responsabilità e voglia di costruire, mediante il percorso negoziale, una visione del comparto in cui ciascuna persona possa in qualche modo veder riconosciuta la propria dignità e la prestazione lavorativa svolta, oltre al riconoscimento della regolarità del rapporto lavorativo.
Tutto questo significa, per le Organizzazioni Sindacali, caricarsi della diminuzione dell’alveo vertenziale e dei rischi civili e penali in capo ai datori di lavoro.
E’ stato poi domandato a Fidaldo e a Domina di formalizzare le richieste esposte verbalmente nel corso della trattativa.
Da ultimo, le Parti comunicano che, la prossima riunione si svolgerà in data 10 luglio 2023 in presenza.

CCNL Istituzioni Socio Assist. (Anaste-Confsal): cambia la disciplina dell’apprendistato

Con il verbale sottoscritto il 28 aprile scorso sono state introdotte modifiche all’istituto dell’apprendistato e della malattia

E’ stato diffuso nei giorni scorsi il verbale sottoscritto il 28 aprile 2023 da Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse, Cse Sanità, Cse Fulscam, ad integrazione e sostituzione di alcuni istituti disciplinati nel CCNL del 27 dicembre 2022.
In primo luogo si segnala che, in relazione alla disciplina dell’apprendistato (art. 22), sono state aggiornate le progressioni retributive, ossia:
–  per contratti di durata fino a 12 mesi per le qualifiche dal liv. 1 a 5: dal 1° al 6° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 7° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– per contratti di durata fino a 32 mesi per le qualifiche dal liv. 6 a 10; dal 1° al 28° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 29° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Si ricorda che il trattamento economico per gli apprendisti, come già previsto nel CCNL, consiste in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto dal CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato. Al termine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione sono quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita. 
Dal punto di vista della malattia l’art. 62 è stato sostituito, prevedendo che per i primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1° al 4° compreso, per ciascun anno di calendario, il datore di lavoro garantirà al lavoratore un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi:
a) ricovero ospedaliero, comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi;
b) day-hospital;
c) emodialisi;
d) patologie gravi di natura cardiovascolare e cerebrale;
e) patologie oncologiche;
f) sclerosi multipla o progressiva;
g) Patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche;
h) periodo di assenza trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in ipotesi di infezione da Covid-19; fatto salvo differente inquadramento o regolamentazione della fattispecie da parte di disposizioni di legge, regolamento o determinazioni dell’Ente previdenziale competente; 
h) eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 5 giorni.
Ad eccezione ed in assenza delle ipotesi che precedono:
a) il datore di lavoro corrisponderà ai dipendenti un’indennità, per carenza, pari al 90% della retribuzione giornaliera, con riferimento al 1° evento morboso di ciascun anno di calendario;
b) un’indennità, per carenza, pari al 75% della retribuzione giornaliera con riferimento al 2° evento morboso di ciascun anno di calendario; 
c) alcuna indennità, per carenza, sarà corrisposta dal 3° evento in poi. 
Inoltre il datore di lavoro corrisponderà al dipendente: 
– dal 4° al 20° giorno, un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS, sino al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera; 
– dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto un’integrazione dell’indennità posta carico dell’INPS sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.
Nessuna indennità per carenza o integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS è riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario: 
– ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, il tutto ove debitamente e adeguatamente certificato nello specifico; 
– nelle ipotesi in cui a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;
– ove l’assenza sia ritenuta ingiustificata all’esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell’art. 91 del CCNL;
– nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia, disciplinata dall’art. 64 del CCNL. 
Si segnala inoltre che l’art. 71, co. 2, relativo all’indennità di vacanza contrattuale è stato sostituito, con la previsione secondo cui a copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL, è corrisposto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 300,00 euro. Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata l’attività lavorativa durante il periodo 2020-2022, secondo i seguenti scaglioni
– assunzione nel corso del 2020: 300,00 euro;
– assunzione nel corso del 2021: 200,00 euro;
–  assunzione nel corso del 2022: 100,00 euro.
Tali importi saranno erogati in 15 tranche mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024. 
In merito all’indennità professionale, l’art. 70, co. 2, è stato sostituito con la previsione secondo cui, con riferimento al solo personale con qualifica o con mansione di infermiere, è riconosciuta un’indennità professionale mensile, per soli 12 mesi annui, pari a 155,00 euro da ritenersi assorbita ed assorbibile, fino a concorrenza, in ipotesi di eccedenza del trattamento retributivo individuale del personale interessato.
Le OO.SS. hanno infine stabilito che per quanto non espressamente stabilito nel verbale di cui sopra si rinvia al CCNL sottoscritto il 27 dicembre 2022, che resta ferma e valido. 

CCNL Dirigenti Aziende Agricole: sottoscritto il verbale di accordo

Previsti nuovi minimi a decorrere dal 1°luglio 2023 

In data 8 giugno 2023 è stato sottoscritto tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) e la Confederazione Italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell’Agricoltura (Confederdia), l’Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A. il verbale di accordo per l’adeguamento del trattamento retributivo per i dirigenti in forza all’8 giugno 2023.
E’, pertanto, previsto un aumento retributivo mensile:
– pari a 115,00 euro mensili con decorrenza dal 1°luglio 2023;
– pari a 115,00 euro mensili con decorrenza dal 1°aprile 2024.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a 4.670,00  euro a decorrere dal1°luglio 2023 e pari 4.785,00 euro a decorrere dal 1°aprile 2024.