INPS: “Consulente Digitale delle Pensioni”

Realizzato un nuovo servizio denominato “Consulente Digitale delle Pensioni” per individuare proattivamente potenziali fruitori di diritti inespressi e guidare i pensionati attraverso un percorso semplice volto a verificare se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.

Tale servizio è raggiungibile anche cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/. Il servizio è fruibile da smartphone, tablet e sistemi desktop ed è accessibile sia senza effettuare il login nella sezione MyINPS sia dopo avere inserito le proprie credenziali (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Le prestazioni attualmente proposte dal servizio riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l’integrazione al trattamento minimo. Altre prestazioni, precisa l’Istituto, verranno integrate nel corso dell’anno.
Lo scopo del percorso guidato è di semplificare il flusso di domanda dei pensionati in possesso dei requisiti previsti e, al contempo, di ridurre la percentuale di errori in fase di presentazione della domanda, limitando la proposizione di richieste prive dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nelle prime settimane di operatività il servizio di consulenza digitale sarà aperto a una platea di utenti limitata, che riceverà una notifica sia tramite MyINPS sia attraverso e-mail, per essere gradualmente e rapidamente esteso a tutti i pensionati.
Il servizio è disponibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Consulente digitale” e selezionando tra i risultati il Servizio “Consulente digitale delle pensioni”, oppure tramite il menu “Prestazioni e Servizi” > “Servizi”, sotto la lettera “C” (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1521).

Criteri di calcolo della pensione del personale delle Forze di polizia

L’Inps ha fornito istruzioni per l’applicazione della norma (art. 1, co. 101 e 102, L. n. 234/2021) che estende al personale di Polizia di Stato e Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (circolare del 23 marzo 2022, n. 44).

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, co. 101), al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il riconoscimento della suddetta aliquota di rendimento annua trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo, con riferimento ai benefici relativi al cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento.

L’Inps specifica che l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva (art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995), la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota in questione per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici in parola (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), sono rideterminati secondo le medesime modalità.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.

INPS: istruzioni per accedere all’esonero contributi IVS

 

L’Inps fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’ esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (Circolare del 22 marzo 2022, n. 43).

Il beneficio in oggetto è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 che ha previsto che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, sarà, inoltre, riconosciuta nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda  sia inferiore o uguale al limite previsto, sarà possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, iseguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
L’Inps sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA del mese di pubblicazione della circolare, dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il codice “29”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.

Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì specifici Codici Recupero.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell’esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio secondo la modalità illustrata. Qualora in tutti i casi in cui si sia usufruito dello sgravio senza averne diritto, in quanto non in possesso nel mese di denuncia dell’informazione relativa ad eventuali emolumenti erogati da altra Amministrazione, in virtù dei quali viene superata la soglia mensile di reddito prevista, si dovrà provvedere appena in possesso di tale informazione, a trasmettere per ciascuna di tali mensilità l’elemento V1 Causale 5 a correzione, omettendo le informazioni relative all’esonero.

L’Inps precisa, altresì, che a decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022 i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei codici alternativi stabiliti.
Per accedere all’esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento <TipoRetribParticolare>.
Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’esonero nel mese di gennaio, febbraio o marzo 2022, i datori di lavoro dovranno inviare dal 1 al 31 maggio nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l’elemento <TipoRetribParticolare> con il codice “5” avente il significato di “Non adesione all’esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il codice “5” potrà essere valorizzato solo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 inviati dal 1 al 31 maggio 2022.

Per i flussi relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692,00 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, dal 1 al 31 maggio, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.

INPS: domande entro il 1° maggio per i lavori particolarmente faticosi e pesanti

Si forniscono indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2023.

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usurant, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico laddove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2022 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (Messaggio Inps 16 marzo 2022, n. 1201).

Tutela assicurativa per i lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni

25 febb 2022 L’Inail fornisce indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.

Dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005.
Ai fini assicurativi, dalla stessa data, per le attività prestate dai lavoratori interessati vige una presunzione legale di pericolosità.
L’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda.

A ronte dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
I soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. A fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.