Firmato il nuovo CCNL Moda (Confalvoro – Confsal)

Firmato il nuovo CCNL Moda, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento – Confalavoro

 

Il CCNL è in vigore dall’1/2/2022 al 31/1/2026

 

Livelli

Minimi da febbraio 2022

Minimi da aprile 2022

Minimi da gennaio 2023

Minimi da aprile 2023

Quadri € 2.173,50* € 2.199,00* € 2.230,50* € 2.265,00*
Primo livello € 2.050,00 € 2.074,00 € 2.104,00 € 2.136,50
Secondo livello € 1.925,00 € 1.947,00 € 1.975,00 € 2.005,50
Terzo livello € 1.803,00 € 1.824,00 € 1.850,50 € 1.878,50
Quarto livello € 1.715,00 € 1.735,00 € 1.760,00 € 1.787,00
Quinto livello S € 1.676,00 € 1.695,50 € 1.720,00 € 1.746,00
Quinto livello € 1.638,50 € 1.657,50 € 1.681,50 € 1.707,50
Sesto livello S € 1.591,00 € 1.610,00 € 1.633,00 € 1.658,00
Sesto livello € 1.556,50 € 1.574,50 € 1.597,50 € 1.622,00
Settimo livello € 1.237,50 € 1.252,00 € 1.270,00 € 1.289,50

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €52,00

Viaggiatori e Piazzisti

Categoria

Minimi da febbraio 2022

Minimi da aprile 2022

Minimi da gennaio 2023

Minimi da aprile 2023

1a categoria € 1.852,50 € 1.875,00 € 1.903,00 € 1.933,00
2a categoria € 1.748,00 € 1.769,00 € 1.795,00 €1.823,50

 

Attività stagionali
Il CCNL, in considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività connesse alla campagna vendita in showroom
– Attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre sia in Italia che all’estero
– Attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store
– Attività di vendita stagionale o straordinaria
– Attività svolte in unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell’anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l’amministrazione e la vendita.

Periodo di prova
– Quadri e primo livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.

Orario di lavoro
E’ di 40 settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorative. Nel caso di orario settimanale suddiviso su 6 giorni, l’orario di lavoro individuale sarà di 36 ore, a parità di retribuzione. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

Flessibilità
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.

Maggiorazioni straordinario
– Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
– Lavoro straordinario diurno ore successive: 45%
– Lavoro straordinario notturno: 56%
– Lavoro festivo: 38%
– Lavoro straordinario festivo diurno: 61%
– Lavoro straordinario festivo notturno: 66%

 

Lavoro notturno e festivo
– Lavoro notturno in genere: 44%
– Lavoro notturno per turni 6×6 a rotazione: 38%
– Lavoro notturno con prestazione di un lavoratore stabilmente assegnato in via continuativa al turno di notte: 45,5%
– Lavoro domenicale e festivo diurno: 38%
– Lavoro domenicale e festivo notturno: 54%

Ferie e Permesi
– Ferie annuali: 4 settimane.
– Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.

 

Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.

Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.

Inquadramento durante i primi 24 mesi:     

– prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale;

– seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.

Conservazione del posto
– 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
–  in caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
– per  le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.

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Part time
Previste clausole elastiche con:
– Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
– Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento
– Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.

 

Contratto a tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.

Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6°.

– Livelli  2° – 3° – 4° – 5°S – 5° livello: 36 mesi
– Livelli  6°S – 6° livello: 24 mesi
La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.
Durata apprendistato 36 mesi
– Primo anno: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo anno: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Terzo anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
Durata apprendistato 24 mesi
– Primo periodo: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo periodo: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

Convenzione Cadiprof e PLP per gli Studi Professionali

Rinnovata per il 2022 la convenzione di Cadiprof e PLP, BenEssere in famiglia, che prevede il rimborso di parte delle spese sostenute per consulenze psicologiche a favore dei lavoratori degli studi professionali iscritti.

Il progetto sperimentale “BenEssere in famiglia”, promosso dalla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) e dall’associazione PLP – Psicologi Liberi Professionisti, è confermato anche per il 2022, con l’aggiunta di alcune novità. Il progetto prevede il rimborso di una parte delle spese sostenute per le consulenze psicologiche presso psicologi convenzionati, con il rinnovo per l’anno 2022, il massimale potrà essere erogato anche agli assistiti che ne avessero beneficiato nella precedente decorrenza e vengono ampliate le aree di supporto.
Le aree di riferimento del progetto “BenEssere in famiglia” sono:

– supporto relativo all’emergenza Covid-19 (gestione dello stress legato al distanziamento sociale, difficoltà legate alla gestione dei nuovi tempi e spazi di vita, gestione di ansie e paure legate al contagio, alla vaccinazione e alle riaperture, gestione di situazioni di malattia o lutti legati al contagio da Covid-19);

– supporto relativo all’ambito lavorativo (prevenzione del burnout, coaching sulle competenze trasversali, ottimizzazione della gestione del tempo, prevenzione dello stress lavorativo correlato, coaching di comunicazione efficace)

– sostegno alla genitorialità (nel momento della scelta di avere un figlio, nelle problematiche a essa connesse come difficoltà nella procreazione, fecondazione assistita, ecc., nel cambiamento che la nascita determina nell’equilibrio della persona, della coppia e/o della famiglia, nelle fasi di sviluppo della relazione con il figlio che, con il mutare dell’età, presenta problematiche sempre nuove, supporto per i problemi legati alla scuola del figlio come difficoltà scolastiche, demotivazione e disagio, orientamento agli studi, ecc.)

– sostegno relativo a momenti di criticità della vita (scelta dell’IVS – Interruzione Volontaria della Gravidanza, gravi eventi come morti accidentali/precoci congiunti, catastrofi/incidenti gravi, malattie gravi, supporto per le problematiche di coppia, anche relativamente alla conciliazione famiglia/lavoro, separazione e/o divorzio, problematiche dell’età evolutiva, sostegno alle attività di caregiver nei riguardi di disabili, anziani e gravi ammalati in casa, in risposta al nuovo fenomeno di “generazione sandwich” intesa come quella che è chiamata ad occuparsi al contempo dei figli e dei genitori anziani, abusi e dipendenze come ludopatia, abuso di alcol e/o sostanze)

Per le ultime due aree è stata estesa la possibilità di usufruire anche di consulenze di coppia e familiari prevedendo, quindi, la partecipazione di altre persone del nucleo familiare oltre all’assistito. Inoltre è stata introdotta una nuova area oggetto della garanzia: Supporto psicologico e riabilitazione per i Disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo per i figli a carico (fino al compimento dei 18 anni di età). Dal 1 gennaio 2022 il rimborso è esteso anche alle prestazioni erogate per i figli entro il compimento del 18° anno di età e per l’ambito sopra indicato (rientrano ad esempio Terapie ABA – Interventi di potenziamento cognitivo e non rientrano interventi per il supporto didattico). Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al genitore iscritto Cadiprof o al figlio/a beneficiario.

Cadiprof rimborsa parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura nel caso in cui l’iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o video-consulto, presso uno degli psicologi iscritti alla rete Cadiprof/PLP (Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti) e aderenti al progetto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti. Presso la rete degli psicologi convenzionati, gli iscritti Cadiprof potranno beneficiare di:

Visita gratuita di analisi della domanda e conseguente individuazione del trattamento di elezione (lo psicologo PLP provvederà a rilasciare all’iscritto un documento che attesti l’indicazione del trattamento consigliato).
Sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista PLP); il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni € 5,00, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari ad € 35,00.
Rimborso pari al 50% del costo fatturato, fino a concorrenza del massimale di € 350,00.
Nel corso della vigenza del progetto, ogni assistito potrà beneficiare solo una volta del massimale indicato.

Con il rinnovo del progetto (dal 1 gennaio 2022) il massimale di euro 350,00 potrà essere erogato anche agli assistiti che ne abbiano già beneficiato nella precedente decorrenza:

– per le richieste di rimborso con fatture emesse dall’1/5/2020 al 31/12/2021 il massimale erogato sarà di euro 350,00 complessivi, in quanto nel corso della vigenza del precedente progetto ogni assistito poteva beneficiare solo una volta del massimale indicato.

– per le richieste di rimborso che perverranno con fatture emesse dall’1/1/2022 al 31/12/2022 il massimale erogato sarà di ulteriori euro 350,00.

Inps, controllo green-pass per gli over 50

15 febb 2022 Dal 15 febbraio, l’Inps fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50 è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).

Al servizio è possibile accedere sito dell’Inps: mediante la funzione di ricerca, digitando “GreenPass50+”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Il servizio è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).
L’accreditamento degli Enti pubblici può essere effettuato dai soggetti che per il proprio Ente possiedono il profilo “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”, con abilitazione “Denunce contributive: Compilazione manuale DMA – UNIEMENS Lista PosPa” oppure “Denunce contributive: Visualizzazione DMA – UNIEMENS Lista PosPa”. I “Verificatori” possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il “profilo cittadino” per effettuare la verifica.
L’Istituto individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende/Enti, tramite i flussi: Uniemens, con riferimento alla posizione contributiva (c.d. matricola azienda), per i dipendenti privati, PosAGRI, con riferimento al CIDA, per la gestione agricola, ListaPosPA, con riferimento all’Ente di appartenenza o alla sede di servizio, per i dipendenti pubblici, presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.

In fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.

Imprese che occupano oltre 50 dipendenti: rapporto biennale sulla situazione del personale

 

Pubblicato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti

 

Ai fini dell’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l’applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro), già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, è disponibile dall’11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Tali aziende, infatti, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, dall’11 febbraio 2022, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Successivamente all’emanazione del già citato Decreto ministeriale saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato.

Imprese armatoriali: attuazione degli sgravi contributivi

Con il decreto 29 dicembre 2021, n. 536 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni relative alla decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristichedi cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020, di 84 milioni di euro per l’anno 2021 e 7 milioni per l’anno 2022.

Nello specifico, il suddetto decreto dispone le modalità attuative per l’estensione dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.
A seguito della crisi pandemica da Covid-19 le imprese armatoriali possono beneficiare di agevolazioni contributive.
Entro il 22 febbraio 2022 le imprese che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, possono presentare domanda per essere esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale marittimo imbarcato nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’esonero contributivo riguarda il personale avente i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri (articolo 119 del codice della navigazione).