L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale

L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale coperta dall’INAIL e la relativa prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29435.

La Corte d’Appello rigettava la domanda di un infermiere operante presso una RSA, avente ad oggetto il riconoscimento della copertura INAIL e del conseguente indennizzo a seguito della contrazione, durante il servizio svolto sul luogo di lavoro, dell’ infezione da virus HCV (epatite C).

La Corte, in particolare, alla luce della possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, il quale, tuttavia, non aveva richiamato eventi specifici, durante il lavoro, a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l’avere operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative; lo stesso si era, piuttosto, limitato ad allegare di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito.
Secondo i giudici del gravame la valenza dimostrativa di tali dichiarazioni, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che le aveva rese, era in più neutralizzata dall’accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro.

Il ricorso proposto dal lavoratore avverso tale sentenza è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione e la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici.

Ciò posto, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adottato una decisione in netto contrasto con il detto orientamento giurisprudenziale, avendo essa posto a carico del lavoratore l’onere di provare l’evento infettante in occasione di lavoro.

CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Rovigo

 

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022

Contributi per la provincia di Rovigo dall’1/10/2022

DENOMINAZIONE CONTRIBUTI

% AZIENDA

% OPERAI

% TOTALE

ENTE CASSA EDILE POLESANA 1,875 0,375 2,250
ASSISTEDIL – SCUOLA EDILE / C.P.T. 1,000   1,000
ASSISTEDIL – R.L.S. TERRITORIALE 0,045   0,045
ASSISTEDIL – SERVIZI AL LAVORO 0,250   0,250
ASSISTEDIL – PREMIALITA’ DI SETTORE 0,250   0,250
ASSOCIAZIONE A.S.C. – VENETO 0,055   0,055
FONDO ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE 3,980   3,980
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 0,600   0,600
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 0,100   0,100
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,200   0,200
Q.A.C. NAZIONALE 0,220 0,220 0,440
Q.A.C. PROVINCIALE 0,610 0,610 1,220
9,185 1,205 10,390

INPGI: via libera all’erogazione ai giornalisti dell’indennità una tantum

A decorrere dal 12 ottobre 2022 l’Inpgi sta provvedendo a liquidare l’erogazione dell’indennità una tantum per le circa 5.100 domande presentate dai giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Istituto (INPGI – Comunicato 12 ottobre 2022).

Come è noto, possono beneficiare dell’indennità una tantum, nella misura di 200 euro, erogata dall’Inpgi, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio 2022:
– risultino già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata;
– abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio 2022 non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.

Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Inoltre, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro.

L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Inpgi, esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web, entro le ore 20 del prossimo 30 novembre 2022.
Dal 26 settembre 2022, data di attivazione della procedura di presentazione delle domande, l’Inpgi ha accolto circa 5.100 domande.
A decorrere dal 12 ottobre 2022 lo stesso Istituto ha iniziato il pagamento delle prime erogazioni dell’indennità “una tantum”.

Sicurezza sul lavoro: programmi di formazione finanziati dall’Inail

L’INAIL finanzia attraverso avvisi pubblici regionali/provinciali progetti di formazione finalizzati alla diffusione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le domande di finanziamento devono essere compilate e registrate esclusivamente in modalità telematica, e inoltrate allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico. (INAIL – Comunicato 12 ottobre 2022).

Sono online, sul sito istituzionale dell’INAIL (sezione: Attività/Prevenzione e sicurezza/Agevolazioni e finanziamenti/Finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico formazione 2022), gli avvisi pubblici regionali/provinciali volti a finanziari programmi formativi al fine di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei soggetti proponenti e per la compilazione e invio della domanda online, saranno pubblicati nella sezione dedicata all’Avviso pubblico formazione 2022.
La selezione delle domande di finanziamento presentate è effettuata con procedura valutativa a sportello, mentre la selezione delle proposte progettuali ammissibili sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Soggetti destinatari delle attività formative – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
– responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
– lavoratori.
Soggetti proponenti le attività formative ammessi a) soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella regione in cui si svolge il progetto formativo;
b) organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori (possono partecipare all’avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni, ad esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti;
c) ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
d) organismi paritetici.
Progetti ammessi I progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative e delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
Importo ammesso al finanziamento Il contributo finanziario varia in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione in cui si articolano, di importo orario predeterminato.
Per iniziative in presenza: euro 20,00 per ora per partecipante.
Per iniziative in modalità remota, videoconferenza sincrona: euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 20.000,00 ed un massimo di euro 140.000,00 in ragione del numero dei soggetti partecipanti, della durata degli interventi e della modalità di svolgimento scelta.
Modalità per la presentazione delle domande Le domande di finanziamento andranno inoltrate, esclusivamente in via telematica, previa autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, mediante l’accesso ai servizi on-line disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo: www.Inail.it – secondo le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti e per la compilazione e invio della domanda on-line, saranno pubblicati sul sito www.inail.it nella sezione dedicata all’avviso pubblico formazione 2022.

Aspetti economici del rinnovato CIPL Edilizia Industria Benevento

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL di Benevento per i lavoratori delle imprese edili e affini industria, siglato lo scorso settembre.

Il suddetto accordo di rinnovo con efficacia sino al 1 settembre 2024, prevede la seguente tabella paga dei lavoratori edili industria valide dal 1° marzo 2022 per la provincia di Benevento.

CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

ITS

E.D.R.

TOTALE ORARIO

Cassa Edile 18,50%

Cassa Edile 14,20%

Riposi annui 4,95%

4° liv. Operai S.specializzati 7,67 € 3,01 € 1,39 € 0,06 € 12,13 € 2,24 € 1,72 € 0,60 €
3° liv. Operai specializzati 7,12 € 3,00 € 1,29 € 0,06 € 11,47 € 2,12 € 1,63 € 0,57 €
2° liv. Operai qualificati 6,41 € 2,99 € 1,16 € 0,06 € 10,62 € 1,96 € 1,51 € 0,53 €
1° liv. Operai comuni 5,48 € 2,96 € 0,99 € 0,06 € 9,49 € 1,76 € 1,35 € 0,47 €

Indennità sostitutiva mensa giornaliera € 4,80 pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Indennità di trasporto giornaliera € 3,20 pari a € 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario prestato

CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

Premio di produzione

E.D.R.

Indennità di funzione (art. 76 CCNL)

Totale retribuzione mensile

QUADRO 7° Q liv. 1.894,71 € 533,82 € 346,15 € 10,33 € 140,00 € 2.925,01 €
IMPIEGATO 7° liv. 1.894,71 € 533,82 € 346,15 € 10,33 €   2.785,01 €
IMPIEGATO 6° liv. 1.705,23 € 529,63 € 316,82 € 10,33 €   2.562,01 €
IMPIEGATO 5° liv. 1.421,02 € 523,35 € 263,46 € 10,33 €   2.218,16 €
IMPIEGATO 4°liv. 1.326,31 € 521,25 € 239,81 € 10,33 €   2.097,70 €
IMPIEGATO 3° liv. 1.231,56 € 519,16 € 220,88 € 10,33 €   1.981,93 €
IMPIEGATO 2° liv. 1.108,41 € 516,43 € 199,20 € 10,33 €   1.834,37 €
IMPIEGATO 1° liv. 947,36 € 512,87 € 171,09 € 10,33 €   1.641,65 €

Indennità sostitutiva mensa € 103,80 mensili
Indennità di trasporto € 69,20 mensili

Formazione Professionale

Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento, in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, applicando la nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Benevento, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.

Lavori speciali disagiati

Agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B – spettano le seguenti indennità:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle suddette condizioni.

Lavori in alta montagna

Per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18% che non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Anzianità professionale edile

L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Benevento Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, applicando la nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1 ottobre 2022.