CCNL Istituti sostentamento del clero: in vigore da gennaio i nuovi minimi retributivi

La seconda tranche di aumenti salariali prevista dal CCNL entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 

In base al CCNL siglato il 10 gennaio 2022 tra l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e la Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Ultucs-Uil, dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi.
Di seguito gli importi applicabili al personale dipendente dagli Istituti per il sostentamento del clero. 

Livello Minimo
Quadro Super 2.244,26
Quadro 2.238,43
1 Super 2.040,39
1 1.907,35
2 Super 1.723,43
2 1.622,49
3 Super 1.413,72
3 1.404,40
4 1.218,49
5 1.145,23
6 1.049,24
7 951,32

CCNL Edilizia – Piccola Industria (Confapi): nuovi minimi retributivi da gennaio 2023

Aumenti salariali previsti dal 1°gennaio 2023

Il verbale di accordo dell’11 ottobre 2022 ha stabilito, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni al fine di mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, un incremento retributivo a partire dal 1°gennaio 2023 per per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Livello Minimo 
7 1.975,96
6 1.778,36
5 1.481,98
4 1.383,17
3 1.284,38
2 1.155,94
1 987,99

 

Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali per il 2023: le indicazioni dell’INPS

L’Istituto illustra le operazioni effettuate in materia di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel nuovo anno (INPS, circolare 22 dicembre 2022, n. 135).

L’INPS ricapitola gli interventi effettuati per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023. Innanzitutto, sul piano della rivalutazione dei trattamenti previdenziali, l’INPS segnala che ai sensi dell’articolo 2,del  decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Inoltre, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.

La nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51. A questa prestazione, tramite successiva ricostituzione d’ufficio, verrà riconosciuto l’incremento spettante per il biennio 2021-2022. I trattamenti minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dal 1° gennaio 2022, corrispondono a 525,38 euro, mentre dal 1° gennaio 2023 saranno di 563,74 euro.

La rivalutazione provvisoria 2023 è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro).

La circolare INPS in commento, elenca quindi i trattamenti sui quali sono stati operati interventi di rivalutazione:

– pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari;

pensioni e assegni sociali;

– pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

– pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche.

L’Istituto ha comunicato, inoltre, gli interventi effettuati per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione, in relazione ai beneficiari e alle scadenze, e per le pensioni della Gestione pubblica (indennità integrativa speciale, esenzione fiscale per le vittime del dovere, ecc.).

Infine, nella citata circolare, si trovano indicazioni sul calendario dei pagamenti delle prestazioni e sulla loro gestione fiscale.

 

 

CCNL Chimica-Industria: contributo straordinario dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.

Previsto per il mese di marzo 2023 il contributo straordinario

Con la Circolare del 6 dicembre 2022, è stato reso noto da Federchimica-Confindustria, l’accordo relativo al contributo straordinario di 23,00 euro corrisposto dai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, per il rinnovo contrattuale.
In applicazione dell’art.57 del predetto contratto, sono stati definiti, i modi ed i tempi relativi al prelievo ed al versamento dell’importo.
A tal proposito, le Aziende realizzeranno tale ritenuta, sulla retribuzione netta del mese di marzo 2023, dei lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni Sindacali tra Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, che non abbiano manifestato per iscritto, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, la non accettazione della medesima; mentre, nei confronti di coloro risultanti iscritti alle richiamate OO.SS., questa sarà solo indicata, ma non effettuata.
I Sindacati hanno concordato inoltre, di far affluire tutti i contributi su un unico conto corrente bancario, provvedendo poi, la banca, ad accreditare loro, le relative quote, secondo le percentuali di ripartizione tra gli stessi stabilite.
Da ultimo, Federchimica e Farmindustria, prendendo atto dell’Intesa raggiunta tra tutte le Organizzazioni firmatarie, hanno definito con le stesse, le modalità per l’attuazione, in sede aziendale, di quanto concordato.

 

CCNL Consorzi ed Enti di industrializzazione: nuovi minimi retributivi da gennaio 2023

Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023

Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:

 

Livello Minimo
Q2 3.503,77
Q1 3.364,85
C3 3.282,40
C2 3.157,26
C1 2.748,81
B3 2.381,73
B2 2.313,56
B1 2.156,17
A3 2.102,15
A2 2.023,48
A1 1.900,75