Domestici: l’importo dei contributi per l’anno 2023

Determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici (INPS, circolare 2 febbraio 2023, n. 13).

L’INPS ha reso noti gli importi contributivi per l’anno in corso dei lavoratori domestici, in conseguenza la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. La variazione in questione, comunicata dall’ISTAT, è stata pari all‘8,1%.

L’Istituto, comunque comunica la conferma della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Pertanto, l’importo dei contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale, è il seguente:

– fino a 8,92 euro di retribuzione oraria, retribuzione convenzionale 7,90 euro, il contributo è di 1,59 euro di cui 0,40 a carico del lavoratore;

– oltre 8,92 euro, retribuzione convenzionale 8,92 euro, contributo di 1,78 di cui a carico del lavoratore 0,45 euro;

– fino a 10,86 euro, retribuzione convenzionale 10,86 euro, contributo orario 2,17 euro di cui a carico del lavoratore 0,55 euro;

– orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, retribuzione convenzionale  5,75 euro, contributo orario 1,15 euro di cui a carico del lavoratore 0,29.

Nella circolare in oggetto, inoltre, l’INPS presenta anche altri valori, tra i quali l’importo dei contributi comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato e l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri.

Infine, l’Istituto rammenta in proposito che la Legge n. 234/2021, ha previsto, all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all’applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l’avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

 

CCNL Acconciatura ed Estetica: erogazione dell’ultima tranche di Una Tantum

Con la retribuzione del mese di marzo 2023 verrà corrisposta la terza ed ultima tranche di Una Tantum pari a 46,00 euro, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale

L’accordo siglato il 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CNA Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha previsto la corresponsione di un importo forfetario “Una Tantum” ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione. 
L’importo di 246,00 euro è stato suddiviso 3 soluzioni:
– la prima pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
– la seconda pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
– la terza pari a 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo è erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “Una Tantum” è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. È stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In generale l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” e possono essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. 

Emolumento accessorio 2023 per i Dipendenti Statali

Corrisposti importi da 20,00 euro lordi a 45,00 euro lordi a titolo di Una Tantum per Docenti, Ata e Dirigenti scolastici

La Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le quote dell’emolumento che la Legge di Bilancio 2023 ha rivolto ai Dipendenti pubblici. Per quest’anno infatti, verrà corrisposto per 13 mensilità, un emolumento accessorio a titolo di Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio destinato al trattamento di quiescenza. Si tratta di un anticipo dei rinnovi contrattuali per il periodo 2021-2024, scaduti già da undici mesi.
Tale indennità:
– deve esser erogata quindi per 13 mensilità e per un importo pari all’1,5% dello stipendio;
– viene ripartita in base al personale in servizio al 1° gennaio 2023;
– produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
– non può esser conteggiata agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, agli effetti dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, come pure delle indennità per cessazione del rapporto lavorativo da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del dipendente pubblico in caso di morte di quest’ultimo.
Si tratta, quindi, di una quota versata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, non andando così a sommarsi al rinnovo, ma costituendone una parte corrisposta a stralcio e Una Tantum, spalmata su 13 mensilità.
C’è da sottolineare però, che il bonus anzidetto, andrà a favorire i redditi più alti, per cui risulterà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione. Ad esempio, per la fascia dirigenziale, l’importo Una Tantum corrisponderà a circa 20,80 euro lordi al mese per la fascia retributiva più bassa, fino ad arrivare a 74,00 euro lordi al mese per la prima. Per quanto riguarda la scuola, un docente di scuola media al massimo dell’anzianità, potrà raggiungere una quota di 42,00 euro lorde in più al mese, mentre uno della primaria, oltre 38,00 euro lorde. Un assistente amministrativo ad inizio carriera invece, potrà percepire poco più di 20,00 euro lorde.
Le relative somme saranno ripartite, durante il 2023, mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, mentre, per tutto il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici diversi dall’Amministrazione Statale invece, tali oneri, da destinare allo stesso scopo, sono posti a carico dei bilanci delle Amministrazioni stesse.

Determinazione dei minimi retributivi e calcoli contributivi per il 2023

L’INPS ha reso nota la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2023 e l’aggiornamento degli altri valori che incidono sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali (INPS, circolare 1° febbraio 2023, n. 11). 

L’INPS ha comunicato con la circolare in commento la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nella circolare in oggetto, l’INPS riporta, inoltre, diversi casi di minimali retributivi e contributivi e di rivalutazioni di importi per prestazioni e calcoli contributivi illustrati dall’INPS nella circolare in commento. Di seguito, se ne riportano alcuni.

 

Minimali di retribuzione giornaliera

 

Va ricordato, innanzitutto, che per tutti i lavoratori la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. In particolare, per quel che riguarda il cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Comunque, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Considerato che nel 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’8,1%, i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023, devono essere ragguagliati a 53,95 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari 567,94 euro mensili) se di importo inferiore.

 

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

 

In questo caso, per l’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale è stato fissata per i salari medi convenzionali la misura della rivalutazione, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. In questo modo, tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2023, a 29,98 euro.

Questo limite vale anche gli equipaggi delle navi da pesca, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Invece, per quel che riguarda la retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, si fa presente che, per l’anno 2023, essa è fissata in 750 euro mensili (29,98 x 25 giorni).

 

Minimale ai fini contributivi per lavoratori a tempo parziale

 

Infine, anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del D.lgs. n. 81/2015, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: 53,95 euro x 6/40 =8,09 euro.

Nel caso, invece, che l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: 53,95 euro x 5/36 =7,49 euro.

 

Possibile nominare più medici competenti per i lavoratori in smart working?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce una risposta positiva in merito alla nomina di ulteriori medici competenti oltre a quelli già designati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti in considerazione delle prestazioni svolte in smart working (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 1 febbraio 2023, n. 1).

Nello specifico, il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguarda la possibilità, per il datore di lavoro, di individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti continuano a operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori ivi operanti.

 

La finalità che si vuole perseguire è quella di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”.

 

L’articolo 3, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, estende l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII (attrezzature munite di videoterminali), a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

 

Come noto, la “sorveglianza sanitaria” è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

 

L’articolo 39 del citato decreto n. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.

 

Il Ministero, pertanto, ritiene che la nomina di più medici competenti possa essere ricondotta proprio nell’ambito della sopra richiamata previsione normativa e che, dunque, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti in relazione ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in smart working e nelle aree territoriali in cui gli stessi si trovano, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

 

Ovviamente, nel caso in cui trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

 

Si ricorda che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto richiamato.