CCNL Centri eleborazione dati: entro il 16 aprile il nuovo versamento al Fondo Easi

05 APR2022 Scade il 16 aprile il termine per effettuare il nuovo versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI previsto dal mese di aprile per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED).

Dal 1° Aprile 2022, la quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.

Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.

Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata, per cui, alla data del 16 aprile va versata la quota relativa al trimestre 1° aprile – 30 giugno
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail  specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”. La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.

Proroga Cig in deroga per il settore call-center

Le imprese del settore call-center che nel 2022 riducono o sospendono l’attività con causale “crisi aziendale”, possono accedere all’indennità in deroga pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria. Sono esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Ai fini dell’accesso all’indennità si applica la procedura già in uso. (Inps – Messaggio 04 aprile 2022, n. 1495).

Prorogato anche per il 2022 il riconoscimento di un’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori impiegati nel settore dei call-center, in relazione ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività per crisi aziendale, in deroga alla disciplina in materia di integrazione salariale. L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, per una durata massima di 12 mesi.
Il trattamento in deroga è riconosciuto, in particolare, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, in forza alla data del’11 novembre 2015, presso le aziende del settore dei call-center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.
Per l’anno 2022 il trattamento in deroga è concesso nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
Il trattamento in deroga può essere richiesto nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da crisi aziendale, con esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call-center.
L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista (pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’azienda e successivamente conguagliato oppure pagamento diretto da parte dell’Istituto).
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Le imprese ammesse al trattamento sono tenute al versamento del contributo addizionale nella misura prevista per i trattamenti di integrazione salariale, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del medesimo trattamento. Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

ENEL: firmato lo Statuto della Persona

Sottoscritto il 29/3/2022, tra ENEL e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CGIL e UILTEC lo “Statuto della Persona”, ovvero il “Protocollo per la valorizzazione della Persona nell’Impresa”

Lo “Statuto della Persona” firmato tra l’Enel e le OO.SS. Filctem-Cgil, Flaei-Cgil e Uiltec, primo nel suo genere, rappresenta un documento innovativo nel panorama delle relazioni industriali, la cui finalità è quella di valorizzare la Persona all’interno dell’Impresa.
Le profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali che stanno caratterizzando l’epoca attuale, dalla transizione energetica, ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, incidono profondamente anche sul mondo del lavoro.
Per affrontare il cambiamento è fondamentale agire in maniera inclusiva, mettendo al centro la Persona nella sua dimensione sociale e lavorativa, con strumenti indispensabili per affrontare questa trasformazione epocale.
In questo contesto, il ruolo e la relazione tra le Parti (Azienda e Organizzazioni di rappresentanza dei Lavoratori) assumono maggiore rilevanza anche per anticipare e gestire i profondi cambiamenti in atto.
Questo documento rappresenta quindi la volontà di Enel e delle Organizzazioni Sindacali di co-costruire e promuovere lo Statuto della Persona, un passo che potrà segnare il futuro del lavoro nell’ecosistema di Enel e mettere le basi per fare un lungo percorso insieme e per dare avvio ad una nuova fase di partecipazione e di coinvolgimento.
Le Parti intendono farlo ascoltandosi, rispettando le diversità, valorizzando e mettendo a fattor comune esperienze e sensibilità.
Attraverso lo statuto della persona si vuole costruire un nuovo rapporto che, sulla base di valori e principi condivisi, segni una accelerazione nella relazione con le parti sociali, al fine di prevedere sempre più attenzione – attraverso il massimo coinvolgimento e partecipazione – nei confronti delle persone, del Sindacato, degli interlocutori esterni.

Entro il 30 settembre, il rapporto biennale sulla situazione del personale

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni 2 anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le aziende fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto con le modalità previste dalla norma.
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL (Comunicato Ministero del lavoro 4 aprile 2022).

Sostegno al commercio al dettaglio

Stabiliti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 24 marzo 2022)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di determinatin requisiti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Il decreto in oggetto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione della stessa.
Esso definisce, altresì, le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l’agevolazione, nonché al recupero della medesima nei casi di revoca.
Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludano positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile. Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l’importo del contributo è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
Il Ministero, svolti tutti gli adempimenti indicati sopra ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.
Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata l’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.
Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
Le agevolazioni in esame sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.